Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 giu 2011
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella sua qualità di depositario dell’accordo a norma dell’articolo 26 dello stesso, unitamente alla dichiarazione relativa alla competenza dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:443:oj#art-2