Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 giu 2011
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 giugno 2014. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato, stabilisce disposizioni generali relative ai vantaggi fiscali applicabili all’elettricità erogata da reti elettriche terrestri, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno dell’entrata in vigore di dette disposizioni.
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