Art. 1
In vigore dal 20 giu 2011
La decisione 2010/639/PESC è così modificata:
1)
il titolo della decisione 2010/639/PESC è sostituito dal seguente:
«Decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.»;
2)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 3 bis
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature che potrebbe essere utilizzate ai fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano o meno originari da detti territori.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
Articolo 3 ter
1. L’articolo 3 bis non si applica:
a)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi dell’UE e dell’ONU;
b)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia;
c)
alla prestazione di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
d)
alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,
purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L’articolo 3 bis non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per esclusivo uso personale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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