Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 giu 2011
I vantaggi di cui all’ sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione europea abbia accesso a tutte le informazioni di natura industriale, tecnica ed economica, comprese le informazioni relative alla sicurezza, raccolte dalla HKG nel corso dell’attuazione del programma di smantellamento della centrale nucleare fino al confinamento di sicurezza e del programma di sorveglianza degli impianti nucleari confinati. Tale obbligo si applica a tutte le informazioni che la HKG ha il diritto di trasmettere in conformità ai contratti da essa sottoscritti. La Commissione stabilisce quali informazioni devono esserle comunicate e le modalità di tale comunicazione e garantisce la diffusione di tali informazioni.
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