Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 giu 2011
1.   A decorrere dal 19 luglio 2011, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato I si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. 2.   Le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. 3.   Dal 9 giugno 2011 i dati reali SIS possono essere trasferiti al Principato del Liechtenstein. Dal 19 luglio 2011 il Principato del Liechtenstein è autorizzato a inserire i dati nel SIS e utilizzare i dati SIS, fatto salvo il paragrafo 4. 4.   Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con il Principato del Liechtenstein, quest’ultimo: a) non è tenuto a rifiutare l’ingresso nel suo territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da uno Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione; b) si astiene dall’inserire dati disciplinati dall’articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4) («Convenzione di Schengen»).
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