Art. 2
In vigore dal 7 giu 2011
Ai fini della presente decisione si intende per:
«fibre riciclate» le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione oppure le fibre generate da insediamenti domestici o commerciali, industriali e istituzionali quali utilizzatori finali del prodotto, che non possono più essere utilizzate per lo scopo previsto. È escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo e che possono essere recuperati nello stesso processo che li ha generati (scarti di fabbricazione — prodotti in loco o acquistati).
Storico versioni
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Proeli:dec:2011:333:oj#art-2