Art. 1
In vigore dal 7 giu 2011
All’articolo 6 della decisione 2011/137/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«2 bis. Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 1, lettera b), non preclude l’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, ad esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:332:oj#art-1