Art. 6
In vigore dal 6 giu 2011
1. In deroga all’, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «sorgenti luminose» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2002/747/CE.
2. Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «sorgenti luminose» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 31 agosto 2011, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2002/747/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.
3. Dette domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.
4. I marchi di qualità ecologica dell’Unione europea attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/747/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
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