Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 giu 2011
Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, una sorgente luminosa deve rientrare nel gruppo di prodotti «sorgenti luminose» definito all’ della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente decisione.
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