Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 giu 2011
A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «computer portatili» è assegnato il numero di codice «018».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:330:oj#art-4