Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mag 2011
1.   L’assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni del Portogallo. 2.   La Commissione, consultando la BCE, concorda con le autorità portoghesi le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare l’assistenza finanziaria come previsto all’. Tali condizioni sono fissate in un protocollo d’intesa coerente con gli impegni di cui al paragrafo 1 che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità portoghesi. Le condizioni finanziarie sono specificate nel dettaglio in una convenzione di prestito che verrà conclusa con la Commissione. 3.   La Commissione, in collaborazione con la BCE, verifica periodicamente (almeno trimestralmente) che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza e presenta una relazione al comitato economico e finanziario prima del pagamento di ciascuna rata. A tal fine le autorità portoghesi cooperano pienamente con la Commissione e la BCE mettendo a loro disposizione tutte le informazioni necessarie. La Commissione tiene informato il comitato economico e finanziario in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alle modifiche delle condizioni finanziarie. 4.   Il Portogallo adotta ed applica misure di risanamento supplementari al fine di garantire la stabilità macrofinanziaria, qualora risultino necessarie nel corso del programma di assistenza. Le autorità portoghesi consultano la Commissione e la BCE prima di adottare tali misure.
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