Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 mag 2011
La presente decisione ha effetto il giorno della notifica. Essa si applica dal 1o gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2014.
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