Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 mag 2011
Il cromo picolinato come fonte di cromo, di cui all’allegato, può essere commercializzato nell’Unione come nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli alimenti, fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 953/2009 e/o del regolamento (CE) n. 1925/2006.
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