Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 mag 2011
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l’aiuto nel quadro della misura di cui all’ e la somma totale dell’aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel quadro della misura contestata, calcolato conformemente agli orientamenti contenuti nella presente decisione; b) l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. La Grecia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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