Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 mag 2011
1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   La Grecia attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:716:oj#art-3