Art. 7
Informazioni
In vigore dal 24 mag 2011
Informazioni
1. Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, comunicano per via elettronica alla Commissione e all’ACCP, entro il decimo giorno di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente:
a)
le attività di ispezione e controllo svolte;
b)
tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse:
i)
il peschereccio (nome, bandiera e codice di identificazione esterno) o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione delle specie pelagiche interessate;
ii)
la data, l’ora e il luogo dell’ispezione e
iii)
la natura dell’infrazione;
c)
la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate.
2. Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende:
a)
l’indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (ad esempio casi pendenti, in appello, oggetto di indagine) e
b)
la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti).
3. Le relazioni contengono una giustificazione qualora in seguito alla constatazione di un’infrazione non sia stata adottata alcuna misura.
Storico versioni
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