Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 mag 2011
1.   Viene stanziato un importo pari a 200 milioni di EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo («FES») e di quelli precedenti, a favore della cooperazione allo sviluppo nel Sudan meridionale e il 3 % di tale importo è destinato a finanziare le spese della Commissione per misure di sostegno. 2.   I fondi di cui al paragrafo 1 sono gestiti in conformità alle modalità di attuazione previste per il decimo FES.
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