Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mag 2011
Il presidente del Consiglio procede a nome dell’Unione alla notifica prevista all’articolo 14 dell’accordo (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:294:oj#art-2