Art. 5
In vigore dal 12 mag 2011
Ciascuno Stato membro aggiorna il piano di attuazione nazionale della STI che ha stabilito conformemente all’ della decisione 2006/920/CE. Il piano di attuazione aggiornato è elaborato conformemente al capitolo 7 dell’allegato della presente decisione.
Ciascuno Stato membro trasmette il piano di attuazione aggiornato agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 31dicembre 2012.
Storico versioni
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