Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 mag 2011
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della STI di cui in allegato, gli Stati membri notificano alla Commissione i tipi di accordi elencati qui di seguito, a meno che non siano già stati notificati nell’ambito della decisione 2006/920/CE: (1) accordi nazionali tra gli Stati membri e imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura molto specifica o locale del servizio di trasporto previsto; (2) accordi bilaterali o multilaterali tra aziende ferroviarie, gestori dell’infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale; (3) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell’infrastruttura di Stati membri e almeno un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.
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