Art. 3
In vigore dal 12 mag 2011
Fino al 31 dicembre 2013, se un veicolo (secondo la definizione di cui all’, lettera c), della direttiva 2008/57/CE) è venduto o dato in noleggio per un periodo ininterrotto superiore a sei mesi e se nessun cambiamento interviene per quanto riguarda l’insieme delle caratteristiche tecniche per le quali la messa in servizio del veicolo è stata autorizzata, il suo numero europeo di veicolo (NEV) può essere modificato mediante una nuova immatricolazione del veicolo, previo annullamento della prima immatricolazione.
Se questa nuova immatricolazione riguarda uno Stato membro diverso da quello della prima immatricolazione, l’organismo di immatricolazione competente per la nuova immatricolazione può chiedere una copia della documentazione concernente l’immatricolazione precedente.
Questo cambiamento di NEV non pregiudica l’applicazione degli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE per quanto riguarda le procedure di autorizzazione.
I costi amministrativi legati al cambiamento di NEV sono a carico della parte che richiede la modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:314:oj#art-3