Art. 2
In vigore dal 12 mag 2011
1. L’Agenzia pubblica nel suo sito web l’elenco dei codici di cui alle parti 9, 10, 11, 12 e 13 dell’appendice Pa.
2. L’Agenzia tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa la loro evoluzione.
La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di questi codici attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:314:oj#art-2