Art. 2
In vigore dal 12 mag 2011
1. Il sostegno sarà gestito dalla Commissione conformemente agli impegni assunti dalla Romania e alle raccomandazioni del Consiglio, in particolare nel contesto dell’attuazione del programma nazionale di riforma (PNR) e dell’aggiornamento annuale del programma di convergenza della Romania.
2. La Commissione concorda con le autorità rumene, previa consultazione del CEF, le condizioni specifiche di politica economica cui sarà subordinata la concessione a titolo precauzionale del sostegno finanziario, come previsto all’, paragrafo 3. Tali condizioni sono fissate in un MI in linea con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. Le condizioni finanziarie dettagliate sono specificate dalla Commissione in un AQP.
3. La Commissione verifica periodicamente, in collaborazione con il CEF, che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinato il sostegno.
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