Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2011
Per l’esercizio finanziario 2010, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell’allegato II, sono stati stralciati dalla presente decisione e formeranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.
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