Art. 7 · Rilevazione dei dati di riferimento

Art. 7

Rilevazione dei dati di riferimento

In vigore dal 27 apr 2011
Rilevazione dei dati di riferimento 1.   Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l’assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, ivi compresi gli impianti attivi solo occasionalmente, in particolare impianti di riserva o di emergenza e gli impianti che funzionano solo in base ad un calendario stagionale, gli Stati membri rilevano presso il gestore l’insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all’allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l’impianto è stato attivo del periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante. 2.   Gli Stati membri rilevano separatamente i dati relativi ad ogni sottoimpianto. Se necessario gli Stati membri possono chiedere al gestore di trasmettere dati aggiuntivi. Laddove il 95 % dei materiali in ingresso, di quelli in uscita e delle relative emissioni di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di un sottoimpianto oggetto di un parametro di combustibili o di un sottoimpianto con emissioni di processo sono utilizzati in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE o laddove il 95 % dei materiali in ingresso, di quelli in uscita e delle relative emissioni di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di un sottoimpianto oggetto di un parametro di combustibili o di un sottoimpianto con emissioni di processo sono utilizzati in settori o sottosettori non ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, gli Stati membri possono esentare il gestore dall’obbligo di comunicare dati che consentono di effettuare delle distinzioni in termini di esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 3.   Gli Stati membri impongono al gestore di comunicare la capacità installata iniziale di ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento, stabilita secondo le modalità seguenti: a) in linea di massima, la capacità installata iniziale corrisponde alla media dei 2 volumi di produzione mensili più elevati nel corso del periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, presupponendo che il sottoimpianto sia stato operativo con questo carico 720 ore al mese per 12 mesi l’anno. b) Qualora non sia possibile determinare la capacità installata iniziale conformemente alla lettera a), si procede ad una verifica sperimentale della capacità del sottoimpianto sotto la supervisione di un responsabile della verifica al fine di accertarsi che i parametri utilizzati sono tipici del settore in questione e che i risultati della verifica sperimentale sono rappresentativi. 4.   Quando un sottoimpianto ha subito una modifica sostanziale della capacità tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2011, gli Stati membri impongono al gestore di comunicare, oltre alla capacità installata iniziale di detto sottoimpianto, stabilita ai sensi del paragrafo 3, fino all’avvio del funzionamento a seguito della modifica, la capacità aggiunta o, ove pertinente, sottratta, nonché la capacità installata del sottoimpianto dopo la modifica sostanziale della capacità determinata sulla base della media dei 2 volumi di produzione mensili più elevati nei primi 6 mesi successivi all’avvio del funzionamento modificato. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche sostanziali della capacità, gli Stati membri considerano la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una modifica sostanziale della capacità, come la sua capacità installata iniziale. 5.   Gli Stati membri ottengono, registrano e certificano i dati in modo da consentire all’autorità competente di utilizzarli adeguatamente. Gli Stati membri possono chiedere al gestore di utilizzare un modulo elettronico o specificare un formato elettronico per la trasmissione dei dati. Accettano tuttavia l’utilizzo, da parte del gestore, di qualsiasi modulo elettronico o formato di file indicati dalla Commissione ai fini della rilevazione di dati ai sensi del presente articolo, a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l’inserimento degli stessi dati. 6.   I materiali in entrata e in uscita e le emissioni corrispondenti per i quali sono disponibili solo i dati riguardanti l’insieme dell’impianto sono assegnati proporzionalmente ai sottoimpianti in questione, con le modalità seguenti: a) quando prodotti diversi sono prodotti uno dopo l’altro nella stessa linea di produzione, i materiali in ingresso e quelli in uscita e le emissioni corrispondenti sono assegnati in sequenza sulla base del tempo di utilizzo annuale per ogni sottoimpianto; b) qualora risulti impossibile attribuire i materiali in entrata o in uscita e le emissioni corrispondenti conformemente alla lettera a), questi saranno attribuiti in base alla massa o al volume dei singoli prodotti fabbricati o le stime basate sul coefficiente di entalpia libera di reazione delle reazioni chimiche implicate o sulla base di un’altra chiave di distribuzione adeguata corroborata da una metodologia scientifica valida. 7.   Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l’integrità dei dati. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore trasmetta anche una relazione metodologica contenente una descrizione dell’impianto, il metodo di compilazione applicato, l’indicazione delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti conformemente al paragrafo 6. Gli Stati membri possono inoltre chiedere al gestore di comprovare l’accuratezza e l’esaustività dei dati forniti. 8.   Quando mancano dei dati, gli Stati membri prescrivono all’operatore di motivare adeguatamente queste mancanze. Gli Stati membri impongono al gestore di sostituire, al più tardi al momento della verifica da parte del responsabile della verifica, i dati mancanti con stime conservative basate sulle migliori pratiche dell’industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti. Quando i dati sono in parte disponibili, per stima conservativa si intende che il valore estrapolato non rappresenta più del 90 % del valore ottenuto utilizzando i dati disponibili. In assenza di dati relativi ai flussi termici misurabili del sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di calore, è possibile dedurre un valore approssimativo moltiplicando l’input energetico corrispondente per l’efficienza misurata della produzione di calore come verificata dal responsabile della verifica. In assenza di dati sull’efficienza, all’input di energia corrispondente della produzione di calore misurabile si applicherà un’efficienza di riferimento pari al 70 %. 9.   Su richiesta, tutti gli Stati membri mettono i dati rilevati a norma dei paragrafi da 1 a 6 a disposizione della Commissione.
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