Art. 4
Autorità competente e arrotondamenti
In vigore dal 27 apr 2011
Autorità competente e arrotondamenti
1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente decisione.
2. Tutti i calcoli concernenti i quantitativi di quote effettuati conformemente alla presente decisione sono arrotondati alla quota più vicina.
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