Art. 2
In vigore dal 6 apr 2011
1. Le persone elencate nella parte A dell’allegato I della presente decisione sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC e sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato I della stessa decisione 2010/656/PESC.
2. Le persone elencate nella parte B dell’allegato I della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato I della decisione 2010/656/PESC.
3. Le persone elencate nell’allegato II della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:221:oj#art-2