Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 apr 2011
1.   Le persone elencate nella parte A dell’allegato I della presente decisione sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC e sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato I della stessa decisione 2010/656/PESC. 2.   Le persone elencate nella parte B dell’allegato I della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato I della decisione 2010/656/PESC. 3.   Le persone elencate nell’allegato II della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/656/PESC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:221:oj#art-2