Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 apr 2011
1.   In assenza della previa autorizzazione della Commissione, il gruppo ABN AMRO non potrà occupare il primo posto riguardo ai prodotti di risparmio e di deposito al dettaglio standardizzati tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia in volume sul mercato olandese dei risparmi al dettaglio nei segmenti di seguito indicati: — conti di risparmio; — depositi a termine fisso con un periodo di 1 anno; — depositi a termine fisso con un periodo di 2 anni; — depositi a termine fisso con un periodo di 3 anni; — depositi a termine fisso con un periodo di 4 anni; — depositi a termine fisso con un periodo di 5 anni. In deroga al primo comma, laddove tre istituti finanziari occupano congiuntamente il primo posto tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia in un segmento del mercato olandese dei risparmi e dei depositi al dettaglio, il gruppo ABN AMRO può applicare il tasso di questi tre istituti finanziari riguardo ai prodotti standardizzati nel segmento corrispondente. 2.   In assenza della previa autorizzazione della Commissione, il gruppo ABN AMRO non potrà occupare il primo posto riguardo a qualsiasi tipo di credito ipotecario standardizzato tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia nel mercato olandese dei crediti ipotecari al dettaglio. In deroga al primo comma, laddove tre istituti finanziari occupano congiuntamente il primo posto tra gli […] istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia nel mercato olandese dei crediti ipotecari al dettaglio, il gruppo ABN AMRO può applicare il tasso di questi tre istituti finanziari riguardo al tipo di credito ipotecario standardizzato corrispondente. 3.   Per garantire la conformità ai paragrafi 1 e 2, il gruppo ABN AMRO deve controllare su base permanente, e almeno ogni settimana, le condizioni offerte dagli […] altri istituti finanziari che hanno la quota di mercato più ampia in volume sui rispettivi mercati olandesi dei risparmi, a patto che tali condizioni siano di pubblico dominio. Se i dati di tali […] altri istituti finanziari non sono disponibili al pubblico, saranno sostituiti dai dati degli istituti finanziari di maggiori dimensioni che occupano le posizioni successive in base alle quote di mercato detenute. Nel momento in cui il gruppo ABN AMRO rileva che offre per qualsiasi suo prodotto un prezzo più favorevole rispetto al prezzo che può offrire sulla base del paragrafo 1 e 2 del presente articolo, il gruppo ABN AMRO ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione. Adegua immediatamente il prezzo dei prodotti e applica l’adeguamento del prezzo appena possibile. Riguardo ai prodotti di risparmio e di deposito al dettaglio, il gruppo ABN AMRO applica l’adeguamento entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha constatato la variazione delle condizioni. Tuttavia, se la variazione riguarda prodotti per i quali il prezzo può essere modificato soltanto alla fine del mese e vi sono meno di dieci giorni lavorativi tra il momento in cui la variazione è stata constatata e la fine del mese, il gruppo ABN AMRO applica l’adeguamento alla prima occasione dalla fine del mese successivo. Riguardo ai crediti ipotecari, il gruppo ABN AMRO adegua i suoi prezzi entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha constatato la variazione delle condizioni e applica l’adeguamento entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è stata constatata la variazione delle condizioni. 4.   La condizione di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica per tre anni dalla data della presente decisione. Il gruppo ABN AMRO presenta alla Commissione una relazione di conformità a questa condizione trimestralmente e al massimo entro due settimane dalla data di pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali del gruppo ABN AMRO Group.
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