Art. 10 · Status delle forze e del personale diretti dall'Unione

Art. 10

Status delle forze e del personale diretti dall'Unione

In vigore dal 1 apr 2011
Status delle forze e del personale diretti dall'Unione Lo status delle forze e del relativo personale diretti dall'Unione, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, può essere oggetto di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.
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