Art. 3 · Gestione delle classifiche

Art. 3

Gestione delle classifiche

In vigore dal 31 mar 2011
Gestione delle classifiche 1.   Le autorità competenti garantiscono che le ICUE siano adeguatamente classificate, chiaramente identificate quali informazioni classificate e conservino il loro livello di classifica solo per il tempo necessario. 2.   Le ICUE sono declassate o declassificate e i contrassegni di cui all', paragrafo 3, sono modificati o rimossi unicamente previo consenso scritto dell'originatore. 3.   Il Consiglio approva una politica di sicurezza sulla creazione di ICUE che comprende una guida pratica per la classificazione.
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