Art. 9
Notifica delle attività di sorveglianza e ispezione
In vigore dal 29 mar 2011
Notifica delle attività di sorveglianza e ispezione
1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell'ambito di un piano di impiego congiunto, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all' del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (6), e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP).
2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le seguenti informazioni:
a)
il tipo, il nome e l'indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili di ispezione, sulla base dell'elenco di cui all' del regolamento (CE) n. 1042/2006;
b)
le zone in cui saranno svolte le attività di sorveglianza ed ispezione;
c)
la durata delle attività di sorveglianza e ispezione.
Storico versioni
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