Art. 7 · Procedure

Art. 7

Procedure

In vigore dal 29 mar 2011
Procedure Le attività di controllo e di ispezione sono condotte in conformità delle seguenti disposizioni procedurali: 1) il programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, di cui ai punti 99, 100, 101 e all'allegato 8 della raccomandazione ICCAT 10-04; 2) la metodologia in materia di ispezioni stabilita dalla raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare nell'allegato 8; 3) le procedure che devono essere seguite dai funzionari, stabilite nell'allegato II della presente decisione; 4) le procedure che devono essere seguite dagli Stati membri, stabilite agli articoli da 8 a 13 della presente decisione.
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