Art. 7
Procedure
In vigore dal 29 mar 2011
Procedure
Le attività di controllo e di ispezione sono condotte in conformità delle seguenti disposizioni procedurali:
1)
il programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, di cui ai punti 99, 100, 101 e all'allegato 8 della raccomandazione ICCAT 10-04;
2)
la metodologia in materia di ispezioni stabilita dalla raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare nell'allegato 8;
3)
le procedure che devono essere seguite dai funzionari, stabilite nell'allegato II della presente decisione;
4)
le procedure che devono essere seguite dagli Stati membri, stabilite agli articoli da 8 a 13 della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:207:oj#art-7