Art. 12 · Programmi nazionali di controllo

Art. 12

Programmi nazionali di controllo

In vigore dal 29 mar 2011
Programmi nazionali di controllo 1.   Il programma specifico di controllo e di ispezione è attuato mediante i programmi nazionali di controllo, di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, adottati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo. 2.   I programmi nazionali di controllo sono elaborati in conformità degli obiettivi, delle priorità, dei parametri e delle procedure stabiliti nella presente decisione e contengono tutti i dati elencati nell'allegato III. 3.   I programmi nazionali di controllo sono accompagnati da calendari annuali di attuazione, che comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse devono essere impiegate. I calendari annuali di attuazione tengono conto dei parametri stabiliti nell'allegato I. 4.   Per le campagne di pesca 2012 e 2013, gli Stati membri presentano i programmi nazionali di controllo e i calendari annuali di attuazione entro il 15 settembre 2011 e il 15 settembre 2012 rispettivamente. Essi li mettono a disposizione nella zona protetta del loro sito web entro il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2013 rispettivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:207:oj#art-12