Art. 12
Programmi nazionali di controllo
In vigore dal 29 mar 2011
Programmi nazionali di controllo
1. Il programma specifico di controllo e di ispezione è attuato mediante i programmi nazionali di controllo, di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, adottati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.
2. I programmi nazionali di controllo sono elaborati in conformità degli obiettivi, delle priorità, dei parametri e delle procedure stabiliti nella presente decisione e contengono tutti i dati elencati nell'allegato III.
3. I programmi nazionali di controllo sono accompagnati da calendari annuali di attuazione, che comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse devono essere impiegate. I calendari annuali di attuazione tengono conto dei parametri stabiliti nell'allegato I.
4. Per le campagne di pesca 2012 e 2013, gli Stati membri presentano i programmi nazionali di controllo e i calendari annuali di attuazione entro il 15 settembre 2011 e il 15 settembre 2012 rispettivamente. Essi li mettono a disposizione nella zona protetta del loro sito web entro il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2013 rispettivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:207:oj#art-12