Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 mar 2011
1.   L’Italia procede al recupero degli aiuti di cui all’ presso il beneficiario. 2.   Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi fino all’effettivo recupero. Relativamente alla garanzia pubblica, tali interessi decorrono dal giorno successivo al ritiro della notifica dell’aiuto alla ristrutturazione da parte dell’Italia. Relativamente alla conversione del debito in capitale, tali interessi decorrono dal giorno in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V dei regolamenti della Commissione (CE) n. 794/2004 (24) e (CE) n. 271/2008 (25) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   L’Italia annulla, con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tutti i versamenti previsti ai fini degli aiuti di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:51(1):oj#art-3