Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 mar 2011
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2012. La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
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