Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 mar 2011
1.   L'Unione e i suoi Stati membri seguono attentamente gli sviluppi relativi alla cooperazione con la CPI nel rispetto dello statuto di Roma. 2.   L'Unione verifica l'attuazione dell'accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'Unione europea. 3.   L'Unione e i suoi Stati membri prendono in esame la conclusione, se del caso, di accordi e intese ad hoc per permettere il funzionamento effettivo della CPI e incoraggiano i terzi a fare lo stesso. 4.   L'Unione e i suoi Stati membri continuano, ove opportuno, ad attirare l'attenzione dei paesi terzi sulle conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale e sui principi dell'UE ad esse allegati in relazione a proposte di accordi o intese riguardanti le condizioni per la consegna di persone alla CPI.
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