Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 mar 2011
Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione e conformemente all'articolo 12 dell'accordo, notifica al governo dell'Ucraina che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo rinnovato (3) e provvede a effettuare la notifica seguente all'Ucraina: «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»
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