Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 mar 2011
1.   In applicazione dell’, paragrafo 1, lettera b), se la modifica di una norma può incidere sulla sua classificazione in un altro Stato membro, l’agenzia informa le ANS degli Stati membri interessati in modo che possano rivedere la classificazione. 2.   Qualora l’agenzia ritenga che una norma, che lo Stato membro ha proposto di classificare nel gruppo B o C, vada in realtà classificata nel gruppo A, solleva e discute la questione con la ANS interessata al fine di raggiungere un accordo sulla corretta classificazione della norma. 3.   Se, dopo essersi consultata con le pertinenti ANS, l’agenzia ritiene che la classificazione nei gruppi B o C operata da una ANS non sia giustificata alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e che la classificazione nei gruppi B o C costituisca un requisito o una verifica non necessari con un impatto sproporzionato sui costi o i tempi per l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli, essa ne informa la Commissione e invia un parere tecnico alla Commissione e allo Stato membro interessato. 4.   Se del caso, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, indirizzata all’agenzia, affinché essa aggiorni il documento di riferimento, e allo Stato membro perché approvi il documento nazionale di riferimento come stabilito dall’, paragrafo 2.
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