Art. 4
In vigore dal 9 mar 2011
1. Ciascuna ANS trasmette all’agenzia le informazioni necessarie per compilare il documento nazionale di riferimento. In particolare, le ANS:
a)
forniscono all’agenzia i riferimenti alle norme nazionali per ciascun parametro e la rispettiva classificazione;
b)
comunicano all’agenzia le modifiche apportate alle norme al momento della pubblicazione di tali modifiche;
c)
designano una persona o un dipartimento responsabile di trasmettere tali informazioni all’agenzia;
d)
praticano attivamente lo scambio di vedute e esperienze con le altre ANS al fine di poter classificare le norme conformemente all’, paragrafo 1, lettera b); le ANS cooperano altresì al fine di eliminare i requisiti non necessari e le verifiche superflue.
2. Ciascuno Stato membro approva il proprio documento di riferimento.
3. Entro un anno dalla pubblicazione del pertinente documento nazionale di riferimento gli Stati membri garantiscono la coerenza tra i requisiti contenuti nel documento di riferimento e i requisiti contenuti nelle norme notificate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. Non appena sia disponibile uno sportello unico per la notifica delle norme nazionali e del documento di riferimento, il termine entro il quale deve essere garantita la loro coerenza è fissato in sei mesi. La Commissione comunica agli Stati membri la data entro la quale sarà disponibile lo sportello unico per la notifica delle norme nazionali. Trascorso questo periodo, se l’agenzia rileva casi di incoerenza ne informa gli Stati membri interessati. Se una norma contenuta nel documento di riferimento non è stata ancora notificata, è necessario effettuare la modifica o l’aggiornamento del documento di riferimento.
4. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri comunicano alla Commissione qual è il dipartimento competente ai fini della convalida e dell’approvazione del documento nazionale di riferimento e delle modifiche apportate allo stesso.
Storico versioni
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