Art. 3
In vigore dal 9 mar 2011
1. Il documento nazionale di riferimento degli Stati membri contiene per ciascun parametro dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2009/965/CE:
a)
un riferimento alle pertinenti normative nazionali applicate, nello Stato membro interessato, all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli o una dichiarazione secondo cui non sussistono requisiti in relazione a tale parametro;
b)
la classificazione delle norme applicate in altri Stati membri in relazione all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.
2. L’agenzia contribuisce a facilitare la classificazione delle norme di autorizzazione dei veicoli da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS), organizzando, se del caso, apposite riunioni.
Storico versioni
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