Art. 2
In vigore dal 9 mar 2011
Ai fini del documento di riferimento si intende per:
a)
«norma», un requisito applicabile in uno Stato membro che deve essere rispettato dai richiedenti la messa in servizio dei veicoli quando fa riferimento:
—
a un parametro dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2009/965/CE, e/o
—
a requisiti in materia di verifica e prova, e/o
—
a un processo da utilizzare per ottenere l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;
b)
«classificazione», l’attribuzione data da uno Stato membro alla norma nazionale di un altro Stato membro relativa a un parametro particolare conforme a uno dei tre gruppi A, B o C, di cui all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.
Storico versioni
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Proeli:dec:2011:155(1):oj#art-2