Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 mar 2011
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i loro accordi bilaterali con gli Stati Uniti, elencati nell’appendice 1 dell’accordo, siano modificati o estinti, come opportuno, all’atto dell’entrata in vigore del presente accordo.
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