Art. 2
In vigore dal 7 mar 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 19, paragrafo A, dell’accordo e a rilasciare la seguente notifica:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»
Storico versioni
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