Art. 2
In vigore dal 7 mar 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a nome dell’Unione conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, al fine di impegnare l’Unione medesima, e a effettuare la notifica seguente.
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo del protocollo e dell’accordo, ove opportuno, devono essere letti come riferimenti all’ “Unione europea”.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:351:oj#art-2