Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 mar 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, in nome dell’Unione, alla notifica prevista al punto 8, lettera a), dell’accordo di Ginevra e al punto 6 dell’accordo UE/USA, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata da tali accordi.
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