Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 mar 2011
1.   L’, punti da 1 a 7, e l’allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. 2.   Il punto 6 dell’allegato si applica al più tardi a decorrere dall’attuazione del programma annuale 2011. 3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato a decorrere dal programma annuale 2008.
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