Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 feb 2011
1.   Nel comitato misto di cui all’articolo III del memorandum l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri. 2.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento ai seguenti aspetti: a) adozione di nuovi allegati del memorandum e di nuove appendici degli stessi; b) adozione di modifiche degli allegati del memorandum e delle relative appendici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:209:oj#art-4