Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 feb 2011
Nel comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo l’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo quali membri della delegazione dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:202:oj#art-3