Art. 8

Art. 8

In vigore dal 28 feb 2011
1.   Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato. 2.   Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.
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