Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 feb 2011
1.   L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’ versato ai beneficiari. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 4.   L’Italia annulla tutti i pagamenti futuri dell’aiuto di cui all’ con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
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